1. È istituito presso l'Istituto nazionale per le assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), con contabilità autonoma e separata, un Fondo per le vittime dell'amianto della Marina militare e della marina mercantile, di seguito denominato «Fondo», a favore dei soggetti affetti da malattie professionali amianto-correlate e, in caso di decesso, a favore dei familiari loro superstiti.
2. Il Fondo eroga una prestazione economica aggiuntiva alla rendita diretta o ai superstiti, liquidata secondo le modalità e la normativa in vigore per casi analoghi.
3. Per le famiglie che hanno perso un congiunto unica fonte del reddito familiare, in alternativa alla prestazione economica di cui al comma 2, è data facoltà al coniuge superstite o a un figlio maggiorenne di essere assunto, con contratto a tempo indeterminato, presso una pubblica amministrazione.
4. Il finanziamento del Fondo, valutato in 30 milioni di euro annui a decorrere dal 2007, è posto a carico del bilancio dello Stato. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede annualmente al ripianamento del Fondo.
5. Per la gestione del Fondo è istituito un comitato amministratore, la cui composizione, la cui durata in carica e i cui compiti sono determinati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Ministro della difesa e il Ministro dei trasporti, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Nel comitato amministratore siede, con funzioni